Sintesi dei diritti del celiaco

 

Il Servizio Sanitario Nazionale, sin dal 1982, eroga gratuitamente gli alimenti dietetici privi di glutine a favore delle persone affette da celiachia e D.E.. I tetti di spesa, suddivisi per fasce di età e sesso, sono stati definiti per la prima volta dal Decreto ministeriale 8 giugno 2001 e successivamente confermati dal Decreto Ministeriale 4 maggio 2006. E’ previsto un aggiornamento periodico a cura del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, sentita la Conferenza dei presidenti delle Regioni e Province Autonome, sulla base della rilevazione del prezzo dei prodotti garantiti senza glutine sul libero mercato.
L'adeguamento, effettuato dall'allora Ministero della Salute con il decreto ministeriale del 4 maggio 2006, ha ribadito una copertura pari a 140 € al mese per gli uomini e a 99 € per le donne.
Alcune Regioni hanno integrato la somma, parificando il tetto tra i due sessi. Per i bambini le tariffe sono di 45 € (fino a un anno di età), 62 € (fino a 3 anni e mezzo) e 94 € (fino a 10 anni).
Il Decreto Ministeriale 8 giugno 2001 ha inoltre istituito il Registro Nazionale dei prodotti destinali ad un'alimentazione particolare erogati nelle singole regioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale con le indicazioni delle modalità erogative scelte dalle Regioni. Tale elenco viene aggiornato periodicamente dal Ministero ed i prodotti che ne fanno parte sono facilmente identificabili grazie ad un logo ministeriale ufficiale che le aziende possono apporre sulle confezioni. 

Documenti per ottenere l’erogazione gratuita degli alimenti privi di glutine:
  • certificato di accertata diagnosi di malattia celiaca e D.E. rilasciato da parte di uno dei centri ospedalieri o universitari di riferimento
  • rilascio da parte dell’Azienda Sanitaria Locale dell’autorizzazione a fruire gratuitamente dei prodotti privi di glutine 

Il ritiro dei prodotti può avvenire direttamente presso i presidi delle ASL, le farmacie convenzionate o i fornitori da queste autorizzati.
Con la legge 4 luglio 2005, n. 123 “Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia” (G.U. n. 156 del 07/07/ 2005) viene riconfermata ai celiaci l’erogazione gratuita dei prodotti dietetici senza glutine e per la prima volta viene riconosciuta la possibilità di ottenere la somministrazione di prodotti senza glutine nelle mense scolastiche, ospedaliere e nelle mense di strutture pubbliche.
Tale intervento è stato previsto allo scopo di agevolare l’inserimento dei celiaci nelle attività scolastiche, sportive e lavorative attraverso un accesso equo e sicuro ai servizi di ristorazione collettiva.
La stessa legge per la prima volta prevede lo sviluppo di attività e progetti, nazionali e regionali, finalizzati a:

  • permettere una diagnosi precoce della malattia e facilitare la prevenzione delle sue complicanze
  • garantire un’alimentazione equilibrata e sicura non solo a casa ma anche durante le attività scolastiche, sportive, lavorative e le eventuali degenze ospedaliere, riconoscendo agli affetti da malattia celiaca e D.E. il diritto all’erogazione gratuita di prodotti dietetici senza glutine
  • favorire l’educazione sanitaria del cittadino celiaco e della sua famiglia nonché provvedere alla formazione e all’aggiornamento professionale del personale sanitario e degli operatori del settore turistico-ristorativo.

Le prestazioni finalizzate alla diagnosi di malattia celiaca e D.E., attualmente considerate malattie croniche, sono erogate in esenzione a condizione che il sospetto diagnostico sia formulato da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale. In tal caso l’assistito è indirizzato dallo stesso medico, in base alle indicazioni del competente centro interregionale di riferimento, al presidio della rete in grado di garantire la diagnosi della malattia. Le indagini genetiche sui familiari dell’assistito, qualora necessarie ai fini della diagnosi di malattia cronica di origine ereditaria, sono a carico del richiedente. In tutti i casi di sospetto diagnostico di malattia cronica si suggerisce che le prescrizioni di prestazioni finalizzate alla diagnosi, rilasciate ad assistiti ancora privi di esenzione, riportino il riferimento al decreto ministeriale n. 279 del 18 maggio 2001. Il decreto prevede che l’attestato rechi, in forma codificata, le malattie e le condizioni per le quali è riconosciuto il diritto all’esenzione.

 

Pagina vista 22.686 volte